Il Nuovo Regolamento sui Novel Food (di seguito “nuovo NFR“), entrato in vigore il 1 Gennaio 2016, diventerà applicabile a partire dal 1 Gennaio 2018.
Il NFR, tra le numerose novità introdotte, chiarifica lo status legale degli insetti edibili che vengono rientrano nella categoria (v) dell’Articolo 3(2) che ricomprende gli alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi. La classificazione regolatoria degli insetti come nuovo alimento comporta che gli stessi debbano essere autorizzati prima di essere immessi nel mercato, a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare che quella particolare specie di insetto era utilizzata per il consumo umano in maniera significativa all’interno dell’Unione prima del 15 maggio 1997.
Questo significa che quando il nuovo NFR diventerà applicabile, gli insetti ed i prodotti a base di insetti saranno considerati dei novel food anche negli Stati Membri che attualmente non li considerano come e tali e dove gli stessi sono commercializzati senza la necessità di un’autorizzazione (Regno Unito, Olanda, Francia, Danimarca, Belgio etc).
La novità introdotta dal nuovo regolamento comporta che gli operatori che attualmente commercializzano gli insetti e i prodotti a base di insetti, autorizzino i loro prodotti per continuare a commercializzarli.
Tuttavia, poiché in base al NFR sono necessari almeno diciassette mesi per ottenere l’autorizzazione, il nuovo regolamento prevede delle misure transitorie che garantiscono agli operatori di continuare a commercializzare i propri prodotti nelle more del processo autorizzativo.
L’articolo 35, secondo comma del NFR prevede che gli alimenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione del vecchio regolamento sui novel food, che sono legalmente immessi sul mercato entro il 1 gennaio 2018 e che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino all’adozione di una decisione a seguito di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo presentata entro la data specificata nelle norme di esecuzione ma non oltre il 2 gennaio 2020.
L’articolo 35, secondo comma sembra disciplinare proprio il caso degli insetti, considerati in alcuni Stati come non rientranti nell’ambito di applicazione del vecchio regolamento. In base a questa norme, gli insetti e i prodotti a base di insetti possono continuare ad essere commercializzati fino al 2 Gennaio 2020 purché le seguenti condizioni siano soddisfatte:
– Gli insetti e i prodotti a base di insetti devono essere legalmente sul mercato prima del 1 Gennaio 2018. La norma richiede che il prodotto sia già legalmente sul mercato quando il nuovo NFR diventa applicable. Poiché è richiesta una legale immissione in commercio, questo requisito può essere soddisfatto solo in quei Paesi in cui gli insetti ed i prodotti a base di questi, non sono considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del vecchio regolamento sui novel food (ad es. Belgio, Danimarca, Olanda, Regno Unito etc.).
– L’operatore deve presentare la domanda di autorizzazione entro il 1 Gennaio 2019. L’articolo 8, comma 5 della bozza di regolamento che definisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di autorizzazione prevede che la scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione al quale si riferisce l’art. 35, comma secondo, è il 1 Gennaio 2019. Questo significa che – a meno che questa data non sia modificata in sede di approvazione finale del regolamento – l’operatore è tenuto a presentare la domanda entro il 1 Gennaio 2019 se intende avvantaggiarsi del periodo transitorio e commercializzare i prodotti, in difetto di autorizzazione, sino al 2 Gennaio 2020.
Quanto agli operatori che non dovessero soddisfare le presenti condizioni, a partire dal 1 Gennaio 2018, gli stessi non potranno più immettere insetti e prodotti a base di insetti nel mercato europeo, a meno che non presentino una domanda in base al nuovo NFR.