Sul sito dell’EFSA c’è scritto: “I fascicoli dovranno includere dati sulle caratteristiche compositive, nutrizionali, tossicologiche e allergeniche del nuovo alimento, nonché informazioni sul processo produttivo, gli usi proposti e i livelli di utilizzo.” E’ possibile che un dossier presentato in maniera molto dettagliata sulla parte del processo produttivo o sugli usi proposti renda di fatto impossibile ad altri allevatori o ad altri trasformatori di avvalersi della stessa autorizzazione anche se adoperano lo stesso alimento?
Il nuovo regolamento sui novel food, analogamente al Reg. 258/1997/CE, prevede che il nuovo alimento sia autorizzato a seguito della presentazione di un dettagliato dossier in cui sono fornite informazioni sulle modalità di coltivazione/allevamento, produzione, usi proposti e consumi attesi, profilo nutrizionale e tossicologico del nuovo alimento.
In particolare, il dossier deve essere preparato rispettando la struttura ed i contenuti previsti all’interno del documento “Guidance on the preparation and presentation of an application for authorization of a novel food in the context of Regulation (Eu) 2015/2283” che prevede siano fornite informazioni specifiche con riguardo a: tipologia di uso del nuovo alimento (alimento intero o ingrediente), categorie di alimenti in cui si intende utilizzare il nuovo alimento, quantità massime che ci si aspetta verranno consumate, dosi consigliate in base ad età e categoria di appartenenza. Accanto a queste informazioni, con specifico riguardo agli insetti, devono essere fornite informazioni precise in merito al substrato utilizzato, modalità di allevamento e trasformazione perché questi aspetti incidono sulla sicurezza alimentare del prodotto.
Ne consegue che, nel caso di autorizzazione di una specie di insetti edibili (es. Acheta domesticus), l’autorizzazione coprirà solo le modalità di allevamento, il substrato, le modalità di trasformazione, gli usi ed i quantitativi specificati all’interno del dossier. Il produttore o trasformatore che intenda avvalersi dell’autorizzazione per immettere il proprio prodotto nel mercato, dovrà rispettare le condizioni di allevamento/produzione nonché gli usi specificati nell’autorizzazione, poiché con riguardo a questi è stata valutata la sicurezza del prodotto.
Se ad esempio, viene autorizzato l’Acheta domesticus come alimento intero, detta autorizzazione non può ritenersi estesa, ad esempio, anche alle farine ricavate dalla sua trasformazione. L’operatore del settore alimentare che intenda utilizzare le farine nei prodotti da forno dovrà presentare un nuovo dossier e dimostrare la sicurezza del prodotto con riguardo a quello specifico uso, specificando quantitativi utilizzati e consumi attesi.