IPIFF, la piattaforma internazionale per gli insetti come feed e food (International Platform of Insects as Food and Feed) ha pubblicato le linee guida per l’etichettatura di prodotti alimentari a base di insetti, allo scopo di chiarire i requisiti che i produttori di alimenti a base di insetti devono seguire per commercializzarli. Basandosi sul Regolamento (UE) 1169/2011 (FIC, Food Information to Consumers) e sul Regolamento (EU) 1924/2006 (NHCR, Nutrition and Health Claims Regulation), il documento guida chiarisce l’interpretazione e l’applicazione della normativa sull’informazione dei consumatori per quanto riguarda i prodotti a base di insetti.
In primo luogo, le informazioni in etichetta e in pubblicità, ma anche le modalità stesse di presentazione del prodotto (es. forma o materiale utilizzati per il packaging) non devono essere fuorvianti. Dunque, non si devono attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede, non è corretto conferire esclusività a caratteristiche che sono proprie allo stesso modo di altri prodotti alimentari, né si possono suggerire proprietà preventive o curative per quel prodotto (Vedi art. 7, par. 1-4 del Reg (UE) 1169/2011). Ad esempio, non è corretto che sulla confezione di una barretta contenente farina di grilli allevati in un paese del Nord Europa, compaiano immagini di paesaggi tropicali, che inducano il consumatore a fraintendere l’origine del prodotto, né sarebbe giusto evidenziare che una barretta di grilli e noci contenga Vitamina E, perché la Vitamina E è naturalmente presente nelle noci, e dunque questa non è una peculiarità di quel dato prodotto.
Anche le indicazioni generali presentate agli articoli 7 e 13 del FIC a proposito delle informazioni obbligatorie da fornire al consumatore (nome del prodotto, lista degli ingredienti e degli allergeni, paese d’origine o luogo di provenienza, dichiarazione nutrizionale, ecc) e delle modalità di presentazione di queste (es. visibilità e dimensioni della scritta) si applicano nel medesimo modo ai prodotti a base di insetti.
Tuttavia, nel caso degli insetti commestibili, c’è una precisazione importante da fare a proposito del nome del prodotto. Finora infatti non esiste nessun nome legale né nessuno specifico obbligo di denominazione degli insetti come alimento, ma è plausibile che quando alcune specie di insetti cominceranno a rientrare nella lista dei NF compaiano anche delle indicazioni legali più chiare. Al momento, si potrebbe utilizzare un nome descrittivo che dia al consumatore un’idea chiara della natura del prodotto o degli ingredienti.
L’indicazione del QUID (Indicazione Quantitativa degli Ingredienti) secondo il FIC è richiesta nel caso in cui un ingrediente o una categoria di ingredienti compaia nel nome del prodotto alimentare o sia enfatizzato tramite parole o immagini in etichetta, o ancora sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare. Per quanto riguarda i prodotti contenenti insetti, dal momento che nella maggior parte dei casi viene fatta menzione della loro presenza nei prodotti che effettivamente li contengono, il QUID deve essere indicato, in forma percentuale, a meno che il prodotto alimentare non sia costituito dall’insetto come unico ingrediente.
Un’altra questione rilevante a proposito dell’etichettatura degli alimenti contenenti insetti riguarda l’indicazione della presenza di allergeni. Come da regolamento FIC, non ci sono dubbi sul fatto che in etichetta vada fatta menzione dell’eventuale presenza di tracce di allergeni se questi son presenti come ingredienti del prodotto o se erano utilizzati nel substrato alimentare dell’insetto allevato. Circa la potenziale allergenicità degli insetti stessi invece, sono in corso ricerche ma non ci sono ancora evidenze scientifiche che ne comprovino la pericolosità. Si raccomanda, tuttavia, essendo gli insetti il sister group dei crostacei e avendo la medesima composizione dell’esoscheletro di questi ultimi, di far menzione in etichetta della cross-reattività fra insetti e crostacei, sconsigliandone il consumo alle persone allergiche ai crostacei (anche agli acari della polvere).
In merito all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un prodotto contenente insetti, va valutato caso per caso se e come darne indicazione in etichetta. Per esempio, se una barretta di cereali è stata prodotta in Francia e contiene il 60% di farina di grilli allevati in Belgio, è d’obbligo indicare che i grilli provengono dal Belgio, o che comunque non vengono dalla Francia qualora sulla confezione si faccia riferimento in qualche modo alla Francia.
Si deve tener conto anche delle direttive riguardanti la vendita a distanza, soprattutto perché attualmente la vendita a distanza su piattaforma digitale dei prodotti contenenti insetti è la modalità di vendita più utilizzata: sul sito web vanno fornite tutte le informazioni di prodotto elencate all’articolo 9, a eccezione del termine minimo di conservazione, che però sarà obbligatorio indicare al momento della consegna del prodotto stesso. Nel caso in cui l’oggetto di vendita a distanza sia un prodotto non preconfezionato, è sempre obbligatorio elencare gli allergeni, mentre il resto delle informazioni da fornire dipende dalla legislazione dello stato membro in cui si opera.
Un operatore che lavora nella filiera di produzione di un alimento contenente insetti commestibili ha le medesime responsabilità citate nel FIC e valide per gli altri prodotti alimentari.
Infine, anche il regolamento sui claims consentiti, (Reg. (EU) 1924/2006, NHCR) si dovrebbe applicare analogamente per l’etichettatura di un prodotto alimentare contenente insetti.
Maria Clemente